Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2009

Corte cost., ord. 2 luglio 2009, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
203/2009
Data di deposito
2 luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 33555

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, come reato militare, l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. commesso dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare. Il rimettente, reputando irragionevole il criterio di riparto di giurisdizione previsto dalla norma impugnata che, per i fatti commessi in tempo di pace, devolve al tribunale militare le sole fattispecie autonomamente disciplinate dal cod. pen. milit. pace, chiede una pronuncia manipolativa che ridefinisca il meccanismo di attribuzione della giurisdizione, mediante l'inserimento di un criterio specificamente dettato, dall'art. 47 cod. pen. milit. guerra, per situazioni del tutto eterogenee: tale intervento, però, è precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore. -V. il precedete specifico, citato, ordinanza n. 402/2008. -La materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti è rimessa alla discrezionalità legislativa: in tal senso, citate, ordinanze n. 287 e n. 22/2007, n. 301/2004 e n. 204/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte militare d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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