Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2009

Corte cost., ord. 26 giugno 2009, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/2009
Data di deposito
26 giugno 2009
Data di decisione
22 giugno 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, comma 1, lett. a), legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 33505

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a ), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché assoggetterebbe alla stessa sanzione della decadenza dal beneficio situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali il contribuente ha indebitamente usufruito dell'agevolazione, in quanto la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni, che vanno individuati esclusivamente nella palese arbitrarietà od irrazionalità. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 346/2003 e n. 431/1997 e ordinanze n. 46/2009, n. 124/2006 e n. 275/2005.

Massima n. 33506

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a ), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto la norma denunciata, derogando «alla disciplina generale dettata dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212», violerebbe l'art. 97 Cost., perché - contrariamente a quanto assume il rimettente - da un lato, la norma censurata non attiene all'organizzazione dei pubblici uffici cui si riferisce il citato art. 97 Cost., dall'altro le disposizioni della legge n. 212 del 2000 non costituiscono parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 180/2007 e n. 216/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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