Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2009
Corte cost., ord. 19 maggio 2009, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2009
- Data di deposito
- 19 maggio 2009
- Data di decisione
- 6 maggio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
- art. 2, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 5 del 8 gennaio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33432
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 241 e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) , del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Come già rilevato nella sentenza n. 22/2007 con riferimento al trattamento sanzionatorio del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, se non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie di reato prese a raffronto e si rileva, come nella specie, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un intervento della Corte non potrebbe rimodulare le sanzioni senza sostituirsi al legislatore; inoltre, anche con riferimento alla irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio, il giudizio di costituzionalità, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, non può dar vita ad un nuovo assetto delle sanzioni penali. V., citata, sentenza n. 22/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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