Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/2009

Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
144/2009
Data di deposito
8 maggio 2009
Data di decisione
4 maggio 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 33396

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sollevata per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., in quanto la disposizione impugnata, prevede l'esenzione dall'imposta catastale per le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma non per quelle delle Province (oltre che delle Regioni e dei Comuni). Nella specie, l'esenzione prevista dalla norma censurata in favore solo dello Stato risulta immune da arbitrarietà ed irragionevolezza e non può comportare, sotto alcun profilo, la denunciata «compromissione dell'autonomia» degli altri enti territoriali, perché trova giustificazione proprio nella rilevata peculiare posizione dello Stato, in quanto non equiparabile agli altri soggetti istituzionali che compongono l'ordinamento repubblicano, e si armonizza, sotto tale aspetto, con le analoghe esenzioni previste per lo Stato stesso dalle imposte ipotecaria (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990), di registro (art. 57, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e di bollo (art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Sulla non piena equiparazione, tra loro, dei diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, v. citata sentenza n. 365/2007 e n. 274/2003. Sulla concessione di agevolazioni relative a tributi erariali, attraverso norme di carattere eccezionale e derogatorio, v. citate ordinanza n. 174/2001 e sentenza n. 292/1987 e sulla loro non estensibilità se non nel caso in cui lo esiga la ratio dei benefici stessi, v. citate sentenze n. 27/2001; n. 431/1997 e n. 86/1985; ordinanze n. 46/2009 e n. 10/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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