Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2009

Corte cost., ord. 30 aprile 2009, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2009
Data di deposito
30 aprile 2009
Data di decisione
22 aprile 2009
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33369

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente sentenza di condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem . Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di una evenienza patologica - avendo chiesto il condannato che tra le sentenze divenute irrevocabili venisse eseguita quella a lui meno favorevole (ossia quella che ha inflitto una pena più severe e negato il benefico della pena sospesa) - che non può costituire il presupposto per far valere un'illegittimità riferita alla lesione del principio di eguaglianza. Va escluso, pertanto, che con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio sia costituzionalmente ipotizzabile un intervento volto a riequilibrare la relativa disciplina rispetto a quella stabilita per le ipotesi contemplate dagli artt. 671, comma 3, e 673, comma 1, cod. proc. pen., evocati dal rimettente quali tertia comparationis . - Sull'ininfluenza, ai fini della violazione dell'art. 3 Cost., delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate ex plurimis , sentenze n. 86/2008 e n. 416/1996; ordinanza n. 385/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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