Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2009
Corte cost., ord. 30 aprile 2009, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2009
- Data di deposito
- 30 aprile 2009
- Data di decisione
- 22 aprile 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:128
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33369
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena in relazione ad una sentenza nella quale l'applicazione del beneficio sia stata negata esclusivamente a causa dell'esistenza di una precedente sentenza di condanna poi revocata per violazione del divieto del ne bis in idem . Nel caso di specie, infatti, si è al cospetto di una evenienza patologica - avendo chiesto il condannato che tra le sentenze divenute irrevocabili venisse eseguita quella a lui meno favorevole (ossia quella che ha inflitto una pena più severe e negato il benefico della pena sospesa) - che non può costituire il presupposto per far valere un'illegittimità riferita alla lesione del principio di eguaglianza. Va escluso, pertanto, che con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio sia costituzionalmente ipotizzabile un intervento volto a riequilibrare la relativa disciplina rispetto a quella stabilita per le ipotesi contemplate dagli artt. 671, comma 3, e 673, comma 1, cod. proc. pen., evocati dal rimettente quali tertia comparationis . - Sull'ininfluenza, ai fini della violazione dell'art. 3 Cost., delle situazioni di disparità di mero fatto, v. citate ex plurimis , sentenze n. 86/2008 e n. 416/1996; ordinanza n. 385/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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