Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/2009
Corte cost., ord. 9 aprile 2009, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/2009
- Data di deposito
- 9 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 346, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 33341
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non registrati. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta diversi difetti di motivazione in quanto il rimettente pone a raffronto tipi negoziali affatto eterogenei (i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, da un lato, e gli altri contratti, dall'altro), senza però motivare adeguatamente in ordine a tale diversità e alla dedotta irragionevolezza delle conseguenze della sanzione della nullità sulle posizioni dei contraenti. Inoltre, non vengono neppure chiarite le ripercussioni della nullità sull'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione finanziaria sotto il profilo della possibilità o meno per la stessa di trattenere le somme eventualmente versate a titolo di imposta di registro, discendendone così una carenza, sul punto, della motivazione relativa alla dedotta irragionevolezza della norma e al suo presunto contrasto con l'ipotizzato diritto fondamentale della persona all'autonomia contrattuale.
Massima n. 33342
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non registrati. Il parametro evocato, infatti, non è conferente in quanto la norma impugnata non introduce ostacoli alla tutela giurisdizionale. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 420/2007 e n. 389/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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