Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2009
Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 241 del 31 luglio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33308
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non stabilisce che l'indulto concesso dalla medesima legge non si applica al delitto previsto dall'art. 648- ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), limitatamente all'ipotesi in cui «l'impiego in attività economiche o finanziarie riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope». Infatti, posto che, nella specie, l'indulto - varato al fine di far fronte ad una esigenza di sovraffollamento degli istituti penitenziari - ha valore di regola generale, abbracciando più reati commessi sino al 2 maggio 2006, il rimettente invoca una pronuncia additiva in malam partem che avrebbe l'effetto di sottrarre i condannati per il reato di cui all'art. 648- ter cod. pen. alla fruizione del beneficio, modificandone in senso deteriore il trattamento e a ciò osta il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, della Costituzione, che - fatta eccezione per l'ipotesi, che non ricorre tuttavia nella specie, in cui il sindacato verta sulle cosiddette norme penali di favore - impedisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità. - Sul sindacato sulle norme penali di favore, v., citate, sentenza n. 394/2006, ordinanza n. 164/2007. - Sul divieto di pronunce additive in malam partem sulle cause di estinzione del reato v., citate, sentenze n. 324 e n. 65/2008, n. 317/2000. - Sul divieto di pronunce additive in malam partem su aspetti inerenti alla punibilità v., citata, ordinanza n. 297/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze