Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2008

Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2008
Data di deposito
11 aprile 2008
Data di decisione
2 aprile 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32269

Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l'altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. - Sulla interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della norma delegante v., citate, sentenze n. 340, n. 170 e n. 50/2007 e n. 96/2001. - Sulla interpretazione dei principi direttivi della norma delegante compatibilmente con la ratio della stessa v., citate, sentenze n. 413 e n. 307/2002 e n. 290/2001. - Sulla necessità che il contenuto della delega sia identificato tenendo conto del contesto normativo in cui essa si inserisce v., citate, sentenze n. 341/2007, n. 426 e n. 285/2006. - Sul fatto che il Parlamento, nell'approvare una legge di delegazione, non è tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose v., citate, sentenze n. 340/2007 e n. 250/1991. - Sulla discrezionalità del legislatore delegato v., citate, sentenze n. 163/2000 e n. 198/1998 e ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000. - Sulla coerenza della norma delegata con la ratio della delega v., citata, sentenza n. 199/2003.

Massima n. 32270

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b) , del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. La delega di cui all'art. 1 della legge n. 80 del 2005 ha avuto ad oggetto l'emanazione di un d.lgs. "recante modificazioni al codice di procedura civile", con cui il Governo doveva provvedere anche a "realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti", nell'osservanza dei criteri direttivi di "disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica" e di "revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali vigenti non direttamente investiti dai principi della delega". Lo scopo di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica costituisce, pertanto, una direttiva ermeneutica che deve presiedere all'interpretazione del contenuto della delega, che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l'introduzione dell'appello quale filtro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia e dalla Corte d'appello di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze