Corte costituzionale
Sentenza n. 98/2008
Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/2008
- Data di deposito
- 11 aprile 2008
- Data di decisione
- 2 aprile 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 1, legge n. 80 del 14 maggio 2005
Massime
Massima n. 32269
Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l'altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. - Sulla interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della norma delegante v., citate, sentenze n. 340, n. 170 e n. 50/2007 e n. 96/2001. - Sulla interpretazione dei principi direttivi della norma delegante compatibilmente con la ratio della stessa v., citate, sentenze n. 413 e n. 307/2002 e n. 290/2001. - Sulla necessità che il contenuto della delega sia identificato tenendo conto del contesto normativo in cui essa si inserisce v., citate, sentenze n. 341/2007, n. 426 e n. 285/2006. - Sul fatto che il Parlamento, nell'approvare una legge di delegazione, non è tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose v., citate, sentenze n. 340/2007 e n. 250/1991. - Sulla discrezionalità del legislatore delegato v., citate, sentenze n. 163/2000 e n. 198/1998 e ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000. - Sulla coerenza della norma delegata con la ratio della delega v., citata, sentenza n. 199/2003.
Massima n. 32270
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b) , del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. La delega di cui all'art. 1 della legge n. 80 del 2005 ha avuto ad oggetto l'emanazione di un d.lgs. "recante modificazioni al codice di procedura civile", con cui il Governo doveva provvedere anche a "realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti", nell'osservanza dei criteri direttivi di "disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica" e di "revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali vigenti non direttamente investiti dai principi della delega". Lo scopo di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica costituisce, pertanto, una direttiva ermeneutica che deve presiedere all'interpretazione del contenuto della delega, che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l'introduzione dell'appello quale filtro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia e dalla Corte d'appello di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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