Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2008

Corte cost., sent. 4 marzo 2008, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2008
Data di deposito
4 marzo 2008
Data di decisione
25 febbraio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 9, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 10, comma 10, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 32138

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Infatti, il rimettente ha invocato la giurisprudenza della Corte di Giustizia attinente alla portata della "clausola di non regresso" contenuta nella direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, motivando in ordine alla circostanza che se detta clausola fosse applicabile alla fattispecie in esame potrebbe incidere sulla legittimità delle norme censurate sotto il profilo della loro contrarietà ai principi enunciati dalla direttiva.

Massima n. 32139

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, primo comma, Cost., l'art. 10, commi 9 e 10, nonché l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), nella parte in cui abroga l'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. L'abrogazione dell'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - che riconosce il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che avessero prestato attività lavorativa a carattere stagionale con il contratto a tempo determinato - non rientra né nell'area di operatività della direttiva comunitaria, definita dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa C-144/04 Mangold, né nel perimetro tracciato dal legislatore delegante. Con riferimento al primo ambito, detta sentenza ha sottolineato (punti da 40 a 43) che la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE è circoscritta alla «prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato». La disciplina dettata dalle norme censurate, concernente i lavori stagionali, si colloca al di fuori della direttiva comunitaria in quanto non mira a prevenire l'abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i lavoratori stagionali, regolando l'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica. Essa resta anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), in quanto l'art. 1, comma 1, di tale legge ha delegato il Governo ad emanare "i decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B", non prevedendo, per quanto concerne la direttiva 1999/70/Ce, specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato.

Massima n. 32140

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Tale disposizione, meramente transitoria, è costituzionalmente illegittima in quanto funzionalmente collegata all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, nonché dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in riferimento all'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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