Corte costituzionale

Sentenza n. 428/2008

Corte cost., sent. 19 dicembre 2008, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
428/2008
Data di deposito
19 dicembre 2008
Data di decisione
15 dicembre 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:428

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 1, lettera d), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 44 del 31 dicembre 1999
  • art. 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 13 novembre 2007
  • art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 13 novembre 2007
  • art. 11, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 13 novembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33060

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera d ), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 dicembre 1999, n. 44, censurato, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevede le sanzioni amministrative conseguenti all'organizzazione in forma collettiva della professione di maestro di sci al di fuori delle scuole autorizzate. La disposizione censurata, infatti, non è stata modificata dall'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2007, sicché l'impugnazione risulta proposta oltre il termine di cui all'art. 127, primo comma, Cost.

Massima n. 33061

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento all'art. 120 Cost., all'art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevedono l'obbligo, per i maestri di sci, di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola sci autorizzata o in forma individuale e non in forma associata con altri maestri di sci e disciplinano il numero minimo di maestri indispensabile per aprire una scuola. Infatti, premesso che nel giudizio costituzionale in via principale l'esigenza di una adeguata motivazione dell'impugnazione si pone in termini anche più pregnanti che in quello in via incidentale, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento a conforto della censura riferita all'art. 120 Cost., limitandosi al riguardo a trascrivere il testo della norma costituzionale, mentre, a sostegno della denunciata violazione degli altri parametri, ha dedotto una motivazione meramente assertiva. - Sul fatto che sia sufficiente il richiamo delle censure nella parte motiva del ricorso a prescindere dal fatto che siano riportate nell'epigrafe o nella parte conclusiva dello stesso, v., citata, sentenza n. 137/2007. - Sul fatto che, nel giudizio costituzionale in via principale, l'esigenza di una adeguata motivazione dell'impugnazione si pone in termini più pregnanti che in quello in via incidentale v., citate, ex plurimis : sentenze nn. 120, 2/ 2008; n. 430/2007.

Massima n. 33062

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., nella parte in cui stabiliscono l'obbligo, per i maestri di sci, di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola sci autorizzata o in forma individuale e non in forma associata con altri maestri di sci e disciplinano il numero minimo di maestri indispensabile per aprire una scuola. Invero, premesso che l'art. 4, primo comma, Cost., nell'ambito della rilevanza costituzionale del lavoro, non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale - finalità, questa, che permette altresì la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, alla libertà di iniziativa economica privata (art. 41, primo e secondo comma, Cost.) - le peculiarità dell'attività svolta dai maestri di sci, caratterizzata da profili di pericolosità, e lo scopo di garantire la tutela dell'incolumità degli allievi e dei terzi giustificano la fissazione di un numero minimo di maestri per ciascuna scuola non incongruamente stabilito dalle norme regionali impugnate con riferimento alla portata oraria degli impianti della località sciistica nella quale opera la scuola. - Sul fatto che la disciplina dell'attività svolta dai maestri di sci è attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta, v., citata, sentenza n. 13/1961. - Sul fatto che l'attività sciistica, sebbene implichi rischi minori rispetto a quelli inerenti a sport alpini, è comunque caratterizzata da profili di pericolosità, che ne impongono una regolamentazione in grado di garantire la tutela della incolumità degli allievi e dei terzi v., citate, sentenze n. 360/1991 e n. 13/1961. - Sul fatto che il legislatore ordinario, in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, possa prevedere la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, purché siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale, v., per tutte, citate, sentenze n. 147/2005, n. 307/2002, n. 441/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74), promossa, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, «Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74)», promosse, in riferimento all'art. 120 Cost., all'art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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