Corte costituzionale
Sentenza n. 426/2008
Corte cost., sent. 19 dicembre 2008, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 426/2008
- Data di deposito
- 19 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 1, ultima parte, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 33057
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Non è condivisibile la tesi del rimettente, secondo il quale la norma sarebbe in contrasto con la delega di cui all'art. 17, comma 1, delle legge 24 novembre 1999, n. 468: infatti, dall'esame di quest'ultima si evince che il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni - come tali, di stretta interpretazione - le ipotesi di inappellabilità. In tale contesto, l'espressione riferita alle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria utilizzata dal delegante non è riferibile alle sentenze che rechino anche la condanna al risarcimento del danno. Questa lettura è coerente con la ratio dell'art. 17, finalizzato al contemperamento dell'esigenza di garantire comunque un secondo grado di giudizio avverso le sentenze del giudice di pace e di soddisfare il canone della semplificazione dell'iter processuale, che si riverbera anche sul regime delle impugnazioni. Inoltre, l'individuazione della condanna al risarcimento del danno come elemento discriminante del regime di impugnazione è coerente con l'impianto del rito penale del giudice di pace, nel quale è previsto che condotte riparatorie post delictum determinino l'estinzione del reato. Sulla delega v., citate, sentenze n. 98/2008, n. 341/2007, n. 174/2005, n. 308/2002 e ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000.
Massima n. 33058
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. La norma non ha, come invece ritenuto dal rimettente, differenziato ingiustificatamente il regime di impugnazione delle sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria rispetto al regime stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le condanne alla sola ammenda pronunciate dal tribunale, poiché il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, considerato che la competenza del primo concerne reati espressivi di conflitti a carattere interpersonale, rispetto ai quali è contemplata l'estinzione conseguente a condotte riparatorie ed è definito un autonomo apparato sanzionatorio. A tali peculiarità corrisponde non irragionevolmente una asimmetria nel regime di impugnazione. Sulle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace v., citate, sentenza n. 2/2008 e ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 228/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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