Corte costituzionale
Sentenza n. 391/2008
Corte cost., sent. 28 novembre 2008, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 391/2008
- Data di deposito
- 28 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 2, abrogato dalla, legge della Regione Puglia n. 3 del 20 febbraio 1995
- art. 56, legge della Regione Puglia n. 14 del 6 maggio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 32987
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 - successivamente soppresso dall'art. 56 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 - censurato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nella parte in cui esige, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal citato Programma operativo, che il richiedente abbia la sede legale, amministrativa ed operativa, nel territorio regionale, non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione sul fatto che la norma impugnata - pur essendo stata abrogata dall'art. 56 della legge regionale n. 14 del 1998 - continui ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza, tra i quali rientra la fattispecie oggetto del giudizio a quo .
Massima n. 32988
È costituzionalmente illegittimo l'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 - soppresso dall'art. 56 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 - nella parte in cui richiede, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quelle legale ed amministrativa sul territorio regionale. Premesso che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio di cui all'art 120, comma 1, Cost., in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro», la disposizione censurata, la quale esige la compresenza, nel territorio regionale, di tutte e tre le sedi (amministrativa, legale ed operativa) dell'impresa, quale condizione indispensabile per accedere agli incentivi riservati dalla legge regionale a sostegno delle strutture turistico-ricettive programmate per il periodo 1994-1999, e che, stante la perentorietà della sua formulazione testuale, non è suscettibile di interpretazione adeguatrice, impone barriere "protezionistiche" di natura territoriale e, dunque, introduce una limitazione della libertà di iniziativa economica, nonché un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, così violando i principi di cui agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione. - sul divieto per il legislatore regionale di «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale», v., in generale, la citata, sentenza n. 207 del 2001; in particolare, per l'esercizio di attività professionali ed economiche, v., citate, sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998 n. 64 del 2007 e n. 440 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999) - soppresso dall'art. 56 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000) - nella parte in cui richiede, per l'accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, che il richiedente abbia, oltre alla sede operativa, anche quelle legale ed amministrativa sul territorio regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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