Corte costituzionale

Sentenza n. 390/2008

Corte cost., sent. 28 novembre 2008, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/2008
Data di deposito
28 novembre 2008
Data di decisione
19 novembre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 133, comma 5, legge della Regione Lazio n. 4 del 28 aprile 2006
  • art. 10, legge della Regione Lazio n. 18 del 16 giugno 1994
  • art. 133, legge della Regione Lazio n. 4 del 28 aprile 2006
  • art. 3-ter, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 32983

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione riguardante il prospettato contrasto della norma regionale sulla «decadenza automatica» dei componenti dei collegi sindacali delle ASL con i principi del giusto procedimento e del diritto di difesa, giacché la censura formulata dal rimettente è precisa, e non già affetta da «assoluta genericità», così come pienamente conferente risulta l'evocato art. 97 Cost., il quale ultimo esige appunto che le decisioni di revoca di funzioni legittimamente conferite ai dirigenti siano assunte nel «rispetto dei principi del giusto procedimento». - Nel senso che il rispetto dei principi del giusto procedimento è essenziale per garantire «scelte trasparenti e verificabili [...] in ossequio al precetto costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa», v., citata, sentenza n. 103 del 2007. - Con specifico riferimento alle aziende sanitarie, v., citata, sentenza n. 104 del 2007 («l'imparzialità e il buon andamento esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie» e che, in particolare, il dirigente non venga posto «in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento»).

Massima n. 32984

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost, l'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4. Tale disposizione, prevedendo in via transitoria un meccanismo di cessazione automatica dei componenti dei collegi sindacali delle ASL per effetto della semplice designazione di nuovi membri, senza alcuna forma di contraddittorio a garanzia di quelli in carica, si pone in contrasto con il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, compromettendo le esigenze di neutralità e imparzialità che in modo vieppiù marcato sussistono nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo , rispetto ai quali in nessun caso sono ravvisabili esigenze particolari di coesione con l'organo politico. La conseguente violazione del principio del giusto procedimento neppure può trovare giustificazione nell'esigenza di dare immediata applicazione della disciplina di riforma introdotta dallo stesso articolo in materia di collegi sindacali delle ASL, atteso che non si è in presenza di una trasformazione sostanziale dell'impianto normativo previgente, né delle funzioni o del ruolo dell'organo di controllo della regolarità amministrativo-contabile, e che, nei fatti, la nuova disciplina aveva già trovato, almeno in parte, applicazione. - Sul principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa e sullo spoils system degli incarichi dirigenziali v., citate, sentenze n. 103 del 2007 (riferita alla decadenza automatica dagli incarichi dirigenziali di livello generale dell'amministrazione statale) e n. 104 del 2007 (riferita alla decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali). - Sulle particolari esigenze che, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione con l'organo politico, possono giustificare un rapporto fondato sull' intuitus personae , v., citata, sentenza n. 233 del 2006. - Per la legittimità di una riforma organizzativa la cui normativa transitoria aveva, invece, disposto la decadenza dei titolari di altri organi e non del collegio dei revisori, v., citata, sentenza n. 288 del 2008.

Massima n. 32985

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, e dell'art. 10 della legge della medesima Regione 16 giugno 1994, n. 18, come sostituito dallo stesso articolo 133 della legge regionale n. 4 del 2006, censurati - in riferimento all'art. 97 Cost. - nella parte in cui omettono di disciplinare il procedimento di designazione dei componenti del collegio sindacale e le relative garanzie di status . Tale questione diviene, infatti, irrilevante, ai fini della decisione dei giudizi a quibus , in conseguenza della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della decadenza automatica prevista dallo stesso art. 133, comma 5, venendo meno, con essa, anche l'effetto di cessazione dalla carica lamentato dai ricorrenti nei giudizi a quibus .

Massima n. 32986

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3- ter , comma 2 ( recte , comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, censurato - in riferimento all'art. 97 Cost. - in base all'erroneo presupposto interpretativo che i poteri di designazione e di revoca dei componenti dei collegi sindacali delle ASL possano essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione, laddove - pur in mancanza di specifica disciplina procedimentale - essi restano comunque sottoposti alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne l'esercizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della medesima legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 e dell'art. 10 della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), come sostituito dallo stesso art. 133 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater con le ordinanze in epigrafe (r.o. n. 152, n. 153, n. 154, n. 178, n. 179 e n. 215 del 2008);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-quater, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 180 del 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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