Corte costituzionale

Sentenza n. 372/2008

Corte cost., sent. 14 novembre 2008, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
372/2008
Data di deposito
14 novembre 2008
Data di decisione
5 novembre 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:372

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Campania n. 7 del 22 giugno 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32937

In relazione alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata per violazione degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per genericità dei motivi addotti dal ricorrente. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, contiene i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini della questione, riguardante una legge caratterizzata da disposizioni di contenuto omogeneo, tutte coinvolte dalle censure in ragione di una presunta interferenza con la normativa comunitaria in materia di segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

Massima n. 32938

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 32 e seguenti del Trattato CE e al regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto, nel prevedere che la Regione promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, «così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006», e altre disposizioni relative all'allevamento del bufalo stesso, rinviando alle prescrizioni del «disciplinare della carne di bufalo campano», nonché consentendo la costituzione di «consorzi di valorizzazione» ai soli operatori iscritti negli elenchi «di cui all'art. 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art. 1, anticiperebbe il riconoscimento del prodotto su base geografica e mirerebbe ad assicurare alla carne di bufalo campano una tutela non ancora prevista in sede comunitaria. Posto che l'uso della proposizione «così come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006» di per sé non implica affatto l'attribuzione di uno dei riferimenti geografici previsti in ambito comunitario alla carne di bufalo campano e tantomeno l'ammissione del prodotto ad un regime di protezione analogo a quello garantito dall'art. 13 del citato regolamento, la legge impugnata non istituisce una simile protezione, ma, in linea con le competenze regionali, introduce misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto locale carne di bufalo, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento della relativa denominazione a livello comunitario, con ciò supponendo che la legge potrà essere applicata solamente dopo che sia intervenuta la registrazione della denominazione geografica carne di bufalo campano ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06, dovendosi, quindi, intendere anche le altre disposizioni censurate nel senso che, per univoca volontà del legislatore regionale, la loro efficacia resta comunque condizionata alla effettiva iscrizione della denominazione carne di bufalo campano nel registro comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, con esclusione di ogni interferenza con il regime comunitario dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

Massima n. 32939

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), censurata in riferimento all'art. 97, della Costituzione, per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e soprattutto delle «regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria ed amministrazione interna», essendo la legge inopportunamente e intempestivamente stata emanata pochi mesi prima della chiusura della fase nazionale del procedimento per la iscrizione della denominazione «carne di bufalo campana» nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il parametro evocato risulta infatti inconferente, in quanto non viene posto in discussione il contenuto di disposizioni legislative che impongano un determinato comportamento alla pubblica amministrazione, bensì esclusivamente il corretto svolgimento dell' iter procedimentale legislativo. - Sulla inutilizzabilità dell'art. 97 Cost., ai fini della valutazione del corretto svolgimento di un iter procedimentale legislativo, v. citata, sentenza n. 241 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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