Corte costituzionale
Sentenza n. 369/2008
Corte cost., sent. 14 novembre 2008, n. 369
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 369/2008
- Data di deposito
- 14 novembre 2008
- Data di decisione
- 5 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:369
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 15 del 16 luglio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32913
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). Premesso che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l ) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile, la norma censurata, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, pur se inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio, essendo destinata a regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dagli artt. 1135 e 1138 cod. civ., i quali sanciscono che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio. Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura dedotto. - Sulla materia "ordinamento civile", v. citate, sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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