Corte costituzionale
Sentenza n. 368/2008
Corte cost., sent. 14 novembre 2008, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 368/2008
- Data di deposito
- 14 novembre 2008
- Data di decisione
- 5 novembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2 ottobre 2007
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, comma 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera e), l) ed r), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), l) ed r), Costituzione
- art. 4, comma 1, n. 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 2, lett. e), l) ed r), Costituzione
Massime
Massima n. 32910
Le censure del Governo dirette a contestare il potere della Regione Friuli-Venezia di emanare la disciplina della denominazione del vino "Tocai friulano", in base alle regole sul riparto interno delle competenze, devono essere esaminate per prime, dal momento che hanno carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle con cui, nel medesimo ricorso, viene denunciata la violazione di decisioni e regolamenti comunitari adottati in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio). Le norme comunitarie integrano il parametro per la valutazione di conformità della norma regionale agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. (il secondo inteso quale principio fondamentale), che ineriscono non già alla violazione della competenza statale, ma all'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e quindi riguardano anche le Regioni a statuto speciale. - V., citate, sentenze n. 102 e n. 62 del 2008.
Massima n. 32911
Nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato avverso la disciplina della denominazione del vino "Tocai friulano", contenuta nell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale sotto il duplice profilo della asserita inapplicabilità dell'art. 117, secondo comma, Cost., evocato dal ricorrente, e della mancata indicazione del parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione. Il ricorso è, infatti, diretto a negare che la competenza statutaria regionale in materia di «agricoltura» costituisca idonea base giuridica della norma impugnata, sicché il riferimento anche all'art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost., nonché - implicitamente, ma univocamente - alle lettere e ) («tutela della concorrenza») ed l ) («ordinamento civile») del medesimo comma, risulta effettuato al chiaro scopo di dimostrare che la norma impugnata non concerne la materia «agricoltura». L'ampiezza delle relative argomentazioni rende, altresì, palese l'insussistenza dell'asserito difetto di adeguata motivazione a sostegno dell'impugnazione. Parimenti corretto è il richiamo, nella parte finale del ricorso, all'art. 117, quinto comma, Cost., evocato allo scopo di contestare il potere della Regione di attuare l'Accordo TRIPs, in riferimento ad una materia nella quale essa non ha competenza legislativa. - Nel senso che l'art. 117, quinto comma, Cost., riguarda anche le Regioni a statuto speciale, v., citata, sentenza n. 239 del 2004.
Massima n. 32912
L'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili di censura, nonché la questione sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, per inosservanza di norme comunitarie. La disposizione impugnata - che, in dichiarata attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo TRIPs, consente ai produttori vitivinicoli della Regione di continuare ad utilizzare, anche dopo il 31 marzo 2007, la denominazione "Tocai Friulano" per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, da commercializzare all'interno del territorio italiano - eccede la competenza regionale in materia di agricoltura, poiché incide sui molteplici interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza) tutelati dalla disciplina dei segni distintivi, interferendo in una molteplicità di materie. Siffatta interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina in esame a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla Regione resistente. - Nel senso che la materia in cui si colloca la disposizione impugnata va identificata avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina da essa stabilita, alla luce della sua ratio , tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, v., citata, sentenza n. 165 del 2007. - Sul criterio della prevalenza, tra le molte, v., citate, sentenze n. 165 del 2007, n. 422 e n. 81 del 2006. - Sulla regolamentazione dei segni distintivi e sulla sua riconducibilità anche alla «tutela della concorrenza», v., citate, sentenze n. 44 del 1967, n. 175 del 2005 e n. 213 del 2006. - Sulla tutela unitaria della denominazione di origine dei vini, non interamente ricompresa nella materia dell'agricoltura di competenza regionale, v., citate, sentenze n. 333 del 1995 e n. 171 del 1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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