Corte costituzionale

Sentenza n. 354/2008

Corte cost., sent. 31 ottobre 2008, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
354/2008
Data di deposito
31 ottobre 2008
Data di decisione
22 ottobre 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:354

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 5, legge n. 595 del 23 ottobre 1985
  • art. 2, decreto ministeriale del 3 novembre 1989
  • art. 7, decreto ministeriale del 3 novembre 1989
  • art. 2, decreto ministeriale del 13 maggio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 32884

Nell'ipotesi in cui costituiscano parte della normativa censurata anche disposizioni di atti regolamentari, la questione di legittimità costituzionale è ammissibile poiché questi, espressamente previsti dalla disposizione di legge impugnata, costituiscono specificazione di quest'ultima. - Sulle condizioni per le quali fonti regolamentari possano contribuire ad integrare l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994; in senso negativo, sentenza n. 162 del 2008 e ordinanza n. 389 del 2004.

Massima n. 32885

La questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente inammissibile - in quanto diretta all'introduzione di una nuova ipotesi di assistenza sanitaria indiretta ai cittadini italiani non indigenti soggiornanti all'estero per ragioni diverse dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio suscettibile di disciplina discrezionale (legislativa e amministrativa) - è ammissibile, in linea generale, qualora venga successivamente richiesta l'adozione di una sentenza additiva di principio. - L'ordinanza di manifesta inammissibilità avente ad oggetto la medesima normativa è la n. 78 del 1996.

Massima n. 32886

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non è applicabile alle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione, nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilità per evitare un danno grave e irreversibile alla salute. Posto che l'articolo 32, comma primo, della Costituzione «garantisce cure gratuite agli indigenti» e che, per costoro, l'insufficienza delle condizioni economiche, unitamente alla mancata previsione del diritto di ottenere il rimborso delle spese necessarie, potrebbe determinare l'impossibilità di procurarsi le indispensabili prestazioni sanitarie e risolversi, quindi, in un pregiudizio diretto e immediato del diritto alla salute, non può essere affermato in modo assoluto il principio secondo il quale, in caso di gravità della malattia e di urgenza dell'intervento terapeutico, il costo di quest'ultimo deve essere rimborsato pure a coloro che non si trovino in una condizione di indigenza anche in senso relativo. - In relazione all'illegittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengano alle categorie indicate nell'art. 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore, v. la citata sentenza n. 309 del 1999. - Sul rapporto tra tutela della salute e risorse finanziarie disponibili v., oltre alla citata sentenza n. 309 del 1999, le sentenze n. 455 del 1990; n. 267 del 1998; n. 509 del 2000; n. 252 del 2001; n. 432 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988), come integrato dagli artt. 2 e 7 del d.m. 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del d.m. 13 maggio 1993, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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