Corte costituzionale

Sentenza n. 350/2008

Corte cost., sent. 24 ottobre 2008, n. 350

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
350/2008
Data di deposito
24 ottobre 2008
Data di decisione
22 ottobre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:350

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 3, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 4, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 8, comma 1, lett. e), f), h) ed i), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 8, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 9, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 9, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 12, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 2, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 5, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 6, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 7, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 8, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 9, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 10, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 11, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006
  • art. 13, legge della Regione Lombardia n. 6 del 3 marzo 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32869

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionali degli artt, 1, 3, 4, 8, commi 1, lett. e), f), h) e i), e 2, 9, commi 1, lett. c), e 2, 12, della Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Posto che l'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità delle censurate disposizioni ai casi dedotti, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone, conseguentemente, la manifesta inammissibilità (risultando peraltro preclusa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, l'acquisizione di elementi di conoscenza attingendo direttamente al fascicolo di causa), il pur ampio andamento argomentativo in tema di rilevanza sviluppato dal giudice rimettente ha fornito solo generiche indicazioni in ordine agli effetti delle disposizioni impugnate sulle situazioni giuridiche vantate dalle parti, omettendo la doverosa descrizione delle specifiche violazioni asseritamente riscontrate. - Sulla carenza di motivazione della rilevanza per insufficiente descrizione della fattispecie, v. le citt. ordinanze nn. 224, 223, 217, 210 e 174 del 2008; n. 251 del 2007, n. 303 e n. 164 del 2006.

Massima n. 32870

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Il rimettente non ha, infatti, specificato se e quali fossero i requisiti igienico - sanitari, accertati in concreto come mancanti, richiesti per i centri di telefonia mobile. Tale omessa specificazione si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.

Massima n. 32871

E'costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, che ascrive la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa alla materia del commercio, mentre questa si riferisce all'attività di 'servizio di comunicazione elettronica' come prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di tali centri, che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione. - Sui criteri per determinare esattamente i criteri per la ripartizione delle competenze tra legislazione statale e legislazione regionale v. le citate sentenze n. 450 e n. 411 del 2006, n. 319 e n. 30 del 2005 n. 449 del 2006 e n. 285 del 2005, n. 165 del 2007, n. 430 del 2007.

Massima n. 32872

E'costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata prevede un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.

Massima n. 32873

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, commi 1, lettera c), e 2, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, nel prevedere la revoca dell'autorizzazione e la sospensione dell'attività nei casi di inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia in sede fissa, degli obblighi ivi previsti, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.

Massima n. 32874

E'costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge di uniformarsi alle prescrizioni della legge medesima entro un atto da tale data, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio e, pertanto, contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.

Massima n. 32875

Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, le restanti disposizioni [artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, lettere a), b), d) e), f), 10, 11 e 13] della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. Tali disposizioni risultano legate da un inscindibile rapporto strumentale a quelle dichiarate incostituzionali e, pertanto, il vizio d'incostituzionalità si proietta sull'intera disciplina dei centri di telefonia, determinandone la complessiva caducazione ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa);

b) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006;

c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze r.o. nn. 67 e 100 del 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006;

d) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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