Corte costituzionale

Sentenza n. 328/2008

Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
328/2008
Data di deposito
1° agosto 2008
Data di decisione
30 luglio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:328

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 166 del 24 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32825

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, i termini della questione sono solo quelli fissati dal remittente, non essendo consentito alle parti mutarli o allargarli. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 273/2005 e n. 194/2008.

Massima n. 32826

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni dell'art. 11 dello stesso decreto "si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio". Invero, da un lato, la motivazione dell'ordinanza di rimessione sull'inapplicabilità della nuova disciplina alle procedure in corso e, soprattutto, sulla inesistenza di un già vigente, generale obbligo di motivazione degli atti concorsuali, è carente, risolvendosi in un generico richiamo alla giurisprudenza, dall'altro, la questione si risolve nella impropria richiesta di un intervento interpretativo di competenza dei remittenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTIUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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