Corte costituzionale
Sentenza n. 328/2008
Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 328/2008
- Data di deposito
- 1° agosto 2008
- Data di decisione
- 30 luglio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 166 del 24 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32825
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, i termini della questione sono solo quelli fissati dal remittente, non essendo consentito alle parti mutarli o allargarli. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 273/2005 e n. 194/2008.
Massima n. 32826
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni dell'art. 11 dello stesso decreto "si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio". Invero, da un lato, la motivazione dell'ordinanza di rimessione sull'inapplicabilità della nuova disciplina alle procedure in corso e, soprattutto, sulla inesistenza di un già vigente, generale obbligo di motivazione degli atti concorsuali, è carente, risolvendosi in un generico richiamo alla giurisprudenza, dall'altro, la questione si risolve nella impropria richiesta di un intervento interpretativo di competenza dei remittenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTIUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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