Corte costituzionale

Sentenza n. 325/2008

Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/2008
Data di deposito
1° agosto 2008
Data di decisione
30 luglio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, bis, decreto-legge n. 263 del 9 ottobre 2006
  • legge di conversione n. 290 del 6 dicembre 2006
  • legge n. 290 del 6 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32810

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- bis , del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. I rimettenti, infatti, censurando la disposizione citata sia ove interpretata nel senso di conferire ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della temporanea sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, sia ove intesa nel senso che tale sospensione è concessa ai soli datori di lavoro privati, prospettano un petitum indeterminato e formulano la questione in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra contenuti normativi che, pur risultando diversi, sono prospettati contestualmente, senza alcuna subordinazione dell'uno rispetto all'altro. - Sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale formulate in via alternativa, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 449 e n. 122/2007, n. 362/2005.

Massima n. 32811

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale il thema decidendum è fissato dall'ordinanza di rimessione essendo consentito alla parte privata di addurre solo ulteriori argomenti nei confronti dei parametri e dei profili sollevati senza modificarne l'impianto strutturale. Inoltre, dato il carattere incidentale del giudizio, questo non può riguardare fattispecie non rilevanti nel processo a quo .

Massima n. 32812

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- bis , del decreto-legge n. 263 del 2006, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati. Invero, l'ordinanza di rimessione, con riferimento al parametro di cui all'art. 2 Cost., è carente di motivazione ed è volta ad ottenere un intervento implicante un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre l'art. 24 Cost. è parametro inconferente, atteso il carattere sostanziale della norma denunciata, che si limita ad interpretare autenticamente l'ambito di applicazione della temporanea sospensione dell'obbligo contributivo. - Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, v., citata, ordinanza n. 393/2007. - Sulla non irragionevolezza della legge di interpretazione autentica ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, v., citate, ex multis , sentenze n. 74/2008, n. 234/2007, n. 274/2006.

Massima n. 32813

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- bis , del decreto-legge n. 263 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i lavoratori pubblici e privati. Corrisponde, infatti, ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico. Inoltre, per ciò che concerne la lamentata disparità di trattamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti, le situazioni poste a raffronto non presentano aspetti di tale conformità che impongono al legislatore l'adozione di un'identica disciplina, sicchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Infine, va affermata la carenza di rilevanza quanto all'evocata disparità di trattamento con i lavoratori autonomi (nei confronti dei quali il Tribunale amministrativo regionale non avrebbe avuto giurisdizione), in quanto, nella fattispecie oggetto del giudizio a quo , i ricorrenti nel processo principale sono dipendenti di una pubblica amministrazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania – Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, con le ordinanze r.o. nn. 687, 688, 689, 690 e 691 del 2007;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2008;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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