Corte costituzionale
Sentenza n. 311/2008
Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/2008
- Data di deposito
- 30 luglio 2008
- Data di decisione
- 29 luglio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:311
Parametri
Massime
Massima n. 32780
Sono inammissibili le censure sollevate dal Governo nei confronti del regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, in relazione ai parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a ), c ), f) e p) , della Costituzione, poiché detti parametri non sono contenuti nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri. - V. in senso analogo, sentenza n. 275/2007.
Massima n. 32781
I principi desumibili della sentenza n. 496 del 1989, secondo cui la determinazione dell'ordine delle precedenze rientra tra le «più antiche e tradizionali prerogative dello Stato», non è di per sé sufficiente per risolvere il conflitto di attribuzione proposto dal Governo avverso il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4 sulla disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, risalendo ad epoca precedente alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione.
Massima n. 32782
Non spetta alla Regione il potere di disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali e, in conseguenza, va annullato il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4. Ed invero, il coinvolgimento di organi statali che, nell'individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g ), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l'esercizio unitario. Ne consegue che il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale;
annulla, per l'effetto, il regolamento 15 novembre 2007 della Regione Marche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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