Corte costituzionale

Sentenza n. 311/2008

Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/2008
Data di deposito
30 luglio 2008
Data di decisione
29 luglio 2008
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:311

Parametri

Massime

Massima n. 32780

Sono inammissibili le censure sollevate dal Governo nei confronti del regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, in relazione ai parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a ), c ), f) e p) , della Costituzione, poiché detti parametri non sono contenuti nella delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri. - V. in senso analogo, sentenza n. 275/2007.

Massima n. 32781

I principi desumibili della sentenza n. 496 del 1989, secondo cui la determinazione dell'ordine delle precedenze rientra tra le «più antiche e tradizionali prerogative dello Stato», non è di per sé sufficiente per risolvere il conflitto di attribuzione proposto dal Governo avverso il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4 sulla disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, risalendo ad epoca precedente alla modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Massima n. 32782

Non spetta alla Regione il potere di disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali e, in conseguenza, va annullato il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4. Ed invero, il coinvolgimento di organi statali che, nell'individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g ), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l'esercizio unitario. Ne consegue che il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Marche disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale;

annulla, per l'effetto, il regolamento 15 novembre 2007 della Regione Marche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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