Corte costituzionale
Sentenza n. 298/2008
Corte cost., sent. 25 luglio 2008, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/2008
- Data di deposito
- 25 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32759
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. L'alterazione del trattamento paritario fra le parti del processo penale evidenziata nelle sentenze n. 26/2007 e n. 320/2007 in relazione rispettivamente alla soppressione del potere di appello dell'accusa avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario e abbreviato, non sono riscontrabili nella specie, dal momento che la limitazione al potere di appello del pubblico ministero non è generalizzata, ma concerne i soli reati di competenza del giudice di pace, ossia un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale; inoltre, detta limitazione si innesta su un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Inoltre la possibilità che la norma censurata determini, in caso di assoluzione ingiusta, un aumento dei gradi di giudizio occorrenti per la decisione definitiva, costituisce una semplice eventualità, così come appare irrilevante che la compressione dei poteri di appello dell'accusa si riverberi sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio ex art. 21 del d.lgs n. 274 del 2000, poiché il fatto che i poteri della persona offesa subiscano una contrazione "riflessa" non può essere qualificato come uno "stravolgimento" di "uno dei pilastri" su cui poggia la giurisdizione del giudice di pace (ossia la centralità del ruolo della vittima). - V., citate, sentenze n. 26 e n. 320/2007 (illegittimità rispettivamente della soppressione del potere di appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato). - Sulle differenze fra giudizio dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 85/2005, e n. 349/2004.
Massima n. 32760
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento del giudice di pace prima dell'entrata in vigore della legge stessa venga dichiarato inammissibile. Infatti, nel caso oggetto del giudizio a quo l'impugnazione è stata proposta in data successiva all'entrata in vigore della novella, sicché difetta il presupposto di applicabilità della norma transitoria censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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