Corte costituzionale

Sentenza n. 296/2008

Corte cost., sent. 25 luglio 2008, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/2008
Data di deposito
25 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, allegato, regio decreto legge n. 1948 del 11 ottobre 1934
  • legge n. 911 del 4 aprile 1935
  • art. 17, decreto ministeriale del 13 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 32755

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, dell'allegato al R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, riprodotto dall'art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per supposta impugnazione di regolamento. Il giudice a quo , infatti, ha impugnato l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto legge n. 1948 del 1934, ed ha solo aggiunto e precisato che tale disposizione è riprodotta da un successivo regolamento del 1956 (che è esattamente identico alla legge del 1934), senza in alcun modo esporre di voler impugnare il regolamento, o la legge e il regolamento congiuntamente.

Massima n. 32756

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, dell'allegato al R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, posto che il rimettente evidenzia chiaramente che l'attore chiede solo i danni relativi al furto del bagaglio e non altro.

Massima n. 32757

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, riprodotto dall'art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, che subordina obbligatoriamente la proposizione delle azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore. Premesso che il principio generale è quello dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione, solo in presenza di "interessi generali" o di pericolo di abusi o di interessi sociali o di superiori finalità di giustizia non ravvisabili in caso di controversie con le Ferrovie, la norma censurata risulta lesiva del diritto di difesa e costituisce un ingiustificato privilegio dell'Ente ferrovie in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto, sicché l'adeguamento della disposizione impugnata ai precetti costituzionali deve avvenire rimettendo all'interessato la scelta tra il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa (fatta salva, nel contempo, la successiva attivazione dell'impugnativa innanzi al magistrato) oppure l'immediato ricorso all'azione giudiziaria. - Negli stessi termini, v., in tema di trasporto ferroviario delle merci, citata, sentenza n. 40/1993. - Per una soluzione analoga a quella adottata, v., citate, sentenze n. 15/1991 e n. 530/1989. - Sul principio generale dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, e sulla possibilità di deroga allo stesso solo in presenza di determinate condizioni, v., citate, sentenze n. 403/2007, n. 82/1992, n. 406/1993, n. 82/1992, n. 15/1991, n. 530/1989 e ordinanza n. 251/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze