Corte costituzionale
Sentenza n. 291/2008
Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/2008
- Data di deposito
- 18 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 31, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 32, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 33, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 34, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 35, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 42, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 36, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 37, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 38, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 39, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 40, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 41, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
Parametri
Massime
Massima n. 32747
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, «nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del Magistrato Relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso sia notificata anche all'Amministrazione». Il rimettente chiede una pronuncia additiva che valga ad imporre la partecipazione necessaria al giudizio di conto dell'amministrazione interessata, ritenendo insufficiente la partecipazione del pubblico ministero contabile per la rappresentazione degli interessi di quest'ultima; ma, poiché il pubblico ministero contabile interviene a tutela dell'ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività e, al contempo, agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi integrato il principio del contraddittorio e rispettato il principio di parità processuale. - In tema, si vedano le citate sentenze n. 1/2007, n. 104/1989 e n. 65/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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