Corte costituzionale

Sentenza n. 290/2008

Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/2008
Data di deposito
18 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 1, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • art. 1, comma 1, legge n. 248 del 4 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32745

V. titoletto.

Massima n. 32746

Sono inammissibili, per difetto di interesse a ricorrere, le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 2, lettera a ), e 3, lettera f ), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ed invero, il secondo periodo dello stesso comma 1 - per il quale «La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» - deve essere interpretato restrittivamente, in conformità a quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, che, mediante il richiamo alla indicata tabella B allegata al citato decreto ministeriale, circoscrive l'àmbito soggettivo di applicazione della norma denunciata alle categorie di personale menzionate in detta tabella. Tale norma, pertanto, non si riferisce al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta; e ciò ancorché essa contenga, nel secondo periodo del comma 1, il richiamo a una disposizione - l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 - che, al solo fine di definire in via generale le amministrazioni pubbliche, comprende tra di esse anche le Regioni e i Comuni. Tale interpretazione trova conferma nella circostanza che anche la legislazione regionale e i contratti collettivi applicabili al personale regionale e comunale non contengono alcun riferimento al citato d.m. 27 agosto 1998 o alla disposizione censurata, ai fini della determinazione delle diarie per missioni all'estero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promosse dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, agli artt. 2, lettera a), e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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