Corte costituzionale

Sentenza n. 288/2008

Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/2008
Data di deposito
18 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 13 del 9 agosto 2007
  • art. 19, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 13 del 9 agosto 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32733

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13, nella parte in cui dispone lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 41 del 1998, con l'eccezione del Collegio dei revisori, «ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali» (comma 1), ed attribuisce al presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il compito di decretare lo scioglimento dei predetti organi e contestualmente, sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, di nominare un Commissario per ciascun Consorzio (comma 2). La previsione dello scioglimento degli organi consortili preesistenti risponde all'esigenza di assicurare la più rapida ed efficace sostituzione del sistema di governo del settore, mediante la nomina di nuovi commissari, ragionevolmente chiamati a svolgere, al posto dei titolari dei preesistenti organi consortili, tutte le attività necessarie ad attuare il nuovo sistema, e reca, quindi, misure di efficienza gestionale non arbitrarie e non irragionevoli, in quanto giustificate dalla necessità di consentire la più efficiente gestione della fase transitoria ed il sollecito passaggio dal vecchio al nuovo regime. - Sul carattere del sindacato di costituzionalità sulle leggi-provvedimento, v., citate, sentenze n. 267 e n. 11/2007. - Con riferimento ad analoga previsione contenuta in una legge della Regione Puglia, v., citata, sentenza n. 429/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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