Corte costituzionale
Sentenza n. 287/2008
Corte cost., sent. 18 luglio 2008, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/2008
- Data di deposito
- 18 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:287
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32732
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che gli onorari dovuti all'ausiliario del giudice, nel processo civile, sono prenotati a debito, a domanda, anche in caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali. Il rimettente muove dal presupposto che, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma possa comportare che l'ausiliario del magistrato, nel processo civile, svolga la sua opera gratuitamente: al contrario, l'articolo censurato disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito proprio per evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti. Non c'è disparità di trattamento rispetto al difensore, stante la eterogeneità delle figure processuali messe a confronto, né rispetto all'ausiliario del magistrato nel processo penale, nel quale il meccanismo dell'anticipazione dell'onorario trova la sua ragione nella ontologica diversità rispetto al giudizio civile. Né, infine, c'è lesione del diritto di difesa della parte ammessa al patrocinio, posto che l'art. 63 cod. proc. civ. prevede l'obbligo del consulente di prestare il suo ufficio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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