Corte costituzionale
Sentenza n. 278/2008
Corte cost., sent. 16 luglio 2008, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/2008
- Data di deposito
- 16 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- art. 12, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32707
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato ove non dispone che lo straniero possa inoltrare il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione anche a mezzo posta, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata sotto il profilo che, avendo il rimettente nominato un difensore d'ufficio al ricorrente, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla questione, poiché il ricorso avrebbe raggiunto il suo scopo. In realtà, l'intervento del giudice a quo non vale di per sé a superare l'incertezza sulla legittimità della norma, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito.
Massima n. 32708
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente. Il sistema attuale articola le modalità di presentazione del ricorso in modo da garantire la certezza circa l'identità dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione: nel caso di trasmissione del ricorso a mezzo posta l'identità del ricorrente potrebbe non risultare garantita e, di conseguenza, non potrebbero ritenersi soddisfatte le esigenze di certezza perseguite dal legislatore. Peraltro, quando vi sia certezza circa l'identità dello straniero, non vi è ragione di escludere l'utilizzabilità del servizio postale, posto che, in tale ipotesi, l'esclusione risulterebbe incongrua. - V., citata, la sentenza n. 98/2004 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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