Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2008
Corte cost., sent. 13 febbraio 2008, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2008
- Data di deposito
- 13 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera s), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 7 agosto 2007
- art. 2, comma 2, lettera e), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 7 agosto 2007
- art. 2, comma 1, lettera s), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 18 aprile 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32098
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s ), e dell'art. 2, comma 2, lettera e ), del "Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante «Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale», approvato dal Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti", proposte dal Governo in via principale ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, vanno trasferite alle disposizioni della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, che ha recepito il suddetto testo legislativo.
Massima n. 32099
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s ), e dell'art. 2, comma 2, lettera e ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale vanno scrutinate in relazione ai parametri costituzionali evocati, in quanto costituisce oggetto di censura non la titolarità della specifica potestà legislativa in capo alla Regione, ma, piuttosto, l'esercizio della stessa, che si assume in contrasto con i princìpi fissati dalla Carta fondamentale; correttamente, quindi, la difesa dello Stato si è limitata a prospettare la lesione delle sole disposizioni costituzionali e non anche di quelle statutarie.
Massima n. 32100
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s ), e dell'art. 2, comma 2, lettera e ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, in tema di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle censure relative alla dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della Cost., per difetto di motivazione delle stesse. Sussiste, infatti, una oggettiva, intrinseca correlazione tra tutti i parametri costituzionali invocati, per cui le argomentazioni idoneamente sviluppate con riguardo all'art. 51 Cost. necessariamente investono anche le altre richiamate norme costituzionali.
Massima n. 32101
E' infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, il quale stabilisce la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta. Premesso che le restrizioni del contenuto del diritto di elettorato passivo sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, la disposizione censurata, in considerazione delle modalità di nomina del Rettore, che evidenziano una significativa influenza dell'ente Regione, nonché, seppure in minor misura, degli enti locali, nell'organizzazione dell'Università stessa - disciplina che si differenzia da quella prevista dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale, all'art. 16, comma 4, lettera a ), stabilisce che gli statuti adottati dalle Università devono prevedere la nomina del Rettore su base elettiva -, e tenuto conto della composizione del Consiglio dell'Università, di cui il Rettore fa parte, nonché della stretta contiguità tra la carica di Rettore e la posizione del Presidente della Giunta regionale, non è irragionevole essendo volta, proprio per le peculiarità della complessiva disciplina che sovrintende all'organizzazione dell'Università in questione, a garantire che la consultazione elettorale si svolga senza condizionamenti o interferenze non consentiti. - Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 288/2007 e n. 235/1988. - Sui limiti di ammissibilità delle restrizioni del diritto di elettorato passivo, v. la citata sentenza n. 288/1997. - Sulla qualificazione delle norme in tema di cause di ineleggibilità come norme di stretta interpretazione, v. le citate sentenze n. 306/2003, n. 132/2001, n. 141/1996.
Massima n. 32102
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera e ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20. Premesso che le restrizioni del contenuto del diritto di elettorato passivo sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, la disposizione censurata, la quale prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei professori, dei ricercatori in ruolo e dei titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle, viola gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, in quanto non sussistono esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo, dovendosi altresì escludere che il contatto con il mondo studentesco possa essere considerato idoneo a determinare, per i soggetti cui la norma censurata si riferisce, situazioni di metus publicae potestatis o di captatio benevolentiae , o costituire causa di turbative della libertà di voto degli studenti e, di riflesso, di altri elettori, con il pericolo di alterazione del risultato elettorale. - Sul diritto di elettorato passivo, v. le citate sentenze n. 288/2007 e n. 235/1988. - Sui limiti di ammissibilità delle restrizioni del diritto di elettorato passivo, v. la citata sentenza n. 288/1997. - Sulla qualificazione delle norme in tema di cause di ineleggibilità come norme di stretta interpretazione, v. le citate sentenze n. 306/2003, n. 132/2001, n. 141/1996. - Sulla funzione e il valore sociale della docenza universitaria, v. la citata sentenza n. 158/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s), della suddetta legge regionale n. 20 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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