Corte costituzionale
Sentenza n. 241/2008
Corte cost., sent. 2 luglio 2008, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/2008
- Data di deposito
- 2 luglio 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, e seguenti, legge della Regione Puglia n. 20 del 10 luglio 2006
- art. 1, e seguenti, legge della Regione Puglia n. 13 del 28 maggio 2007
- art. 1, e seguenti, legge della Regione Puglia n. 30 del 26 ottobre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32645
Possono essere riuniti, per essere unitariamente decisi, i giudizi di legittimità costituzionale relativi a più leggi della regione Puglia, tenuto conto, pur nella formale diversità dei testi normativi censurati, della sostanziale identità degli argomenti sviluppati dal rimettente nelle ordinanze di rimessione.
Massima n. 32646
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta la eccezione di inammissibilità delle questioni per un preteso difetto di giurisdizione del giudice rimettente. In considerazione della autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende infatti che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, il difetto di giurisdizione possa essere rilevato soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza, dovendosi arrestare la relativa indagine laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione. La verifica effettuata, al riguardo, nel giudizio di legittimità costituzionale, è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione e, esaurendo la sua funzione all'interno di questo, non è certamente idonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alla definizione delle questioni di giurisdizione. - Sulle condizioni in ordine alle quali la Corte costituzionale può rilevare il difetto di giurisdizione del giudice a quo , v. le citate sentenze n. 156/2007; n. 144/2005; ordinanza n. 288/2003. - Sulla impossibilità, per la Corte costituzionale, di rilevare il difetto di giurisdizione del giudice a quo , qualora egli abbia non implausibilmente motivato al riguardo, v. le citate sentenze n. 11/ 2007; n. 144/2005; n. 291/2001.
Massima n. 32647
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, basata sull'assunto che, solo in ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale da lui sollevata, i ricorsi oggetto dei giudizi a quibus non sarebbero destinati ad una pronunzia di improcedibilità, poiché l'entrata in vigore della legge censurata costituisce fatto non incidente sulla potestas judicandi , bensì solo sulla procedibilità dei ricorsi stessi.
Massima n. 32648
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità per mancanza di incidentalità delle questioni di costituzionalità, poiché il sindacato del giudice amministrativo sugli originari ricorsi, resi improcedibili dai censurati interventi legislativi, riprenderebbe, in caso di accoglimento delle questioni, il suo primitivo vigore.
Massima n. 32649
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi a quibus in ordine all'accoglimento o meno delle questioni, poiché, ai fini dell'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge, e proprio in ragione della autonomia di questo giudizio rispetto a quello a quo , non è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente (oltre al requisito della non manifesta infondatezza) che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo.
Massima n. 32650
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per non adeguata motivazione in ordine alla asserita lesione degli evocati parametri di costituzionalità e alla conseguente lesione degli interessi dei ricorrenti nei giudizi a quibus . Il rimettente ha, infatti, chiarito che il vizio di costituzionalità deriverebbe dal non avere il legislatore regionale tenuto conto della esistenza di determinati vizi nell' iter procedimentale che ha condotto alla adozione della legge. Tale comportamento del legislatore, recidendo in sostanza il legame funzionale tra la fase amministrativa e quella propriamente legislativa, costituirebbe il motivo sia della asserita irragionevolezza della scelta legislativa sia del contrasto col principio di buona amministrazione, ledendo, secondo la tesi del rimettente medesimo, la posizione dei soggetti interessati.
Massima n. 32651
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per essere stata questa sollevata nei confronti di tre interi testi legislativi, senza precisare quale norma, tra quelle contenute in tali testi, si ponga in contrasto coi parametri evocati, poiché il tipo di vizio dedotto dal rimettente, attenendo ad un profilo genetico delle leggi censurate, ne coinvolge necessariamente tutte le disposizioni. - Sulla possibilità, per il giudice a quo , di censurare interi testi legislativi, v. le citate sentenze n. 37/1991 e n. 204/1981.
Massima n. 32652
Nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 20, 28 maggio 2007, n. 13 e 26 ottobre 2006, n. 30, relative ad altrettanti parchi naturali regionali, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, per asserita perdurante sindacabilità degli atti amministrativi, nonostante la loro avvenuta approvazione con legge regionale. In caso di leggi-provvedimento volte a "legificare" scelte che di regola spettano alla autorità amministrativa, infatti, la tutela dei soggetti incisi da tali atti viene a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale. - Sul principio della perdurante sindacabilità di un atto amministrativo, nonostante la sua avvenuta approvazione con legge regionale, v. le citate sentenze nn. 225 e 226/1999. - Sulla preclusione del sindacato da parte del giudice amministrativo sugli atti 'legificati' dalla legge-provvedimento, v. le citate sentenze n. 267/2007, n. 429/2002, n. 364/1999, n. 211/1998, n. 185/1998, n. 492/1995, n. 347/1995, n. 62/1993, n. 143/1989, n. 59/1957.
Massima n. 32653
Non sono fondate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20, degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, leggi tutte istitutive di parchi naturali regionali. Il precetto relativo al principio di buon andamento, applicabile esclusivamente all'amministrazione, costituisce parametro di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa che venga a regolare una procedura amministrativa, ma non può essere invocato per valutare il corretto svolgimento di un iter procedimentale legislativo.
Massima n. 32654
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20, degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, leggi tutte istitutive di parchi naturali regionali, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'asserita irragionevolezza. La questione di costituzionalità, come formulata dal giudice rimettente, presuppone, indipendentemente e prioritariamente rispetto ad ogni valutazione relativa al sostanziale contenuto delle disposizioni denunciate, la sussistenza di un vincolo procedimentale, dettato da organi giudiziari, all'attività legislativa; sussistenza che deve peraltro escludersi, considerato che la funzione legislativa, anche regionale, può essere condizionata solo con disposizioni che traggano direttamente la loro origine dalla Costituzione. Né può ritenersi che la materia in discussione possa essere disciplinata solo con provvedimenti amministrativi o che la legge successiva non possa innovare i modelli procedurali amministrativi previsti da leggi precedenti, considerato che non è preclusa alla legge ordinaria, sia statale che regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, poiché nessuna disposizione costituzionale o statutaria comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi" degli atti a contenuto particolare e concreto. La legittimità di tale tipo di leggi, a contenuto particolare e concreto (leggi-provvedimento), deve essere, peraltro, valutata in relazione al loro specifico contenuto, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, assoggettandosi ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, ma tali profili non sono stati motivatamente sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale dalle ordinanze di rimessione. - Sulla insussistenza di una 'riserva di amministrazione' in favore di organi amministrativi o 'esecutivi, v. la citata sentenza n. 143/1989. - Sulla possibilità per la legge ordinaria di disciplinare materie e oggetti 'amministrativi', v. la citata sentenza n. 267/2007. - Sull'insussistenza del divieto di adottare leggi-provvedimento, v. la citata sentenza n. 347/1995. - Sulla necessità di valutare la legittimità delle leggi-provvedimento in relazione al loro specifico contenuto, v. le citate sentenze n. 185/1998 e n. 153/1997. - Sulla necessità di assoggettare le leggi-provvedimento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, v. le citate sentenze n. 429/2002, n. 364/1999, nn. 153 e 2/1997. - Sul maggior rigore richiesto al sindacato di costituzionalità sulla legge-provvedimento che abbia marcata la propria natura provvedimentale, v. la citata sentenza n. 153/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”), degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”), e degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale “Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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