Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2008
Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
- legge n. 739 del 2 giugno 1939
- art. 2, comma 4, legge n. 428 del 7 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 32633
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 - convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 -, nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per il presunto avallo interpretativo richiesto alla Corte in asserita assenza di un «diritto vivente». Difatti, tale orientamento trova supporto, oltre che nella giurisprudenza della Corte dei conti, anche in quella del Consiglio di Stato e della Corte cassazione, sebbene in questi casi si sia affrontato piuttosto il tema della prescrizione degli stipendi dei dipendenti statali, la cui disciplina, tuttavia, è la stessa di quella delle pensioni, in base proprio alla norma denunciata.
Massima n. 32634
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 - convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento. Infatti il raffronto tra regimi previdenziali diversi non può valere, di per sé, a dimostrare la lesione del principio di eguaglianza, soprattutto se la prospettazione medesima si limiti ad evidenziare isolati elementi di disparità di trattamento e non operi una globale comparazione tra i regimi previdenziali stessi. Nella specie, la legge n. 428 del 1985, che ha introdotto la prescrizione quinquennale a séguito dell'intervento della sentenza n. 50 del 1981, non è di interpretazione autentica (con effetti retroattivi), bensì di espressa modificazione della disciplina previgente con effetti dalla sua entrata in vigore. Pertanto, è su tale modificazione legislativa che si è venuto a consolidare un orientamento giurisprudenziale coeso, il quale ha, da sempre, accomunato le ipotesi di crediti pensionistici (o anche stipendiali) da riscuotere, con quelle di crediti non posti ancora in riscossione. Del resto in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela che si è inteso accordare al cittadino leso. - In tema di comparazione tra i regimi previdenziali, v. in senso analogo, le citate sentenze n. 345/1999 e ordinanza n. 133/2001. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, v. le citate ordinanze n. 16/2006 e n. 153/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) – convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 – nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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