Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2008
Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 32631
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, per la determinazione del limite di reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, si deve tenere conto anche della rendita INAIL del coniuge del beneficiario, la motivazione sulla interpretazione della norma censurata e sulla rilevanza non è implausibile, dovendosi peraltro circoscrivere il dubbio di legittimità costituzionale, ancorché diretto all'intero comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, ad una delle norme da esso desumibili, e cioè a quella concernente i requisiti reddituali e, specificamente, la ricomprensione, tra le entrate da computare, anche della rendita INAIL del coniuge dell'interessato, con esclusione, quindi, dello scrutinio della regola generale, la quale, ai fini della determinazione del requisito reddituale per l'attribuzione della prestazione assistenziale in argomento, stabilisce che, in caso di soggetto coniugato, è al reddito coniugale che occorre far riferimento.
Massima n. 32632
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, per la determinazione del limite di reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale, si deve tenere conto anche della rendita INAIL del coniuge del beneficiario. Il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, può determinare i requisiti reddituali che condizionano l'erogazione delle prestazioni economiche assistenziali e previdenziali, facendo riferimento anche ai redditi del coniuge dell'interessato, purché l'importo dei redditi cumulati preso in considerazione ai fini dell'esclusione sia adeguatamente superiore a quello dei redditi propri del soggetto, il che si verifica nel caso di specie, posto che la norma censurata stabilisce che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino alla concorrenza» dell'importo stabilito, se il soggetto non è coniugato, «ovvero fino al doppio del predetto importo», nel caso di soggetto coniugato. È, peraltro, auspicabile «il miglioramento e la razionalizzazione del sistema, al fine di rendere più efficace la tutela dei diritti di cui all'art. 38 Cost.». - Sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti, anche di reddito, per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, v., citata, ordinanza n. 98 del 2002; con particolare riferimento al reddito del coniuge dell'interessato, v., citate, sentenze nn. 127/1997, 395/1999, nonché ordinanza n. 204/1998. - Sulla medesima disposizione, in ordine al limite di reddito individuale, v., citata, sentenza n. 400/1999. - Sul fondamento della rendita INAIL, v., citata, sentenza n. 297/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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