Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2008

Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/2008
Data di deposito
27 giugno 2008
Data di decisione
23 giugno 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 21 del 5 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32628

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per non avere il rimettente adottato una interpretazione conforme a Costituzione. Il rimettente fornisce, infatti, una esauriente e non implausibile motivazione circa le ragioni che lo hanno condotto a reputare l'opzione ermeneutica prescelta come l'unica praticabile.

Massima n. 32629

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 per contrasto con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. La norma stabilisce: «Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409- quinquies del codice civile». Orbene, detta norma infligge un vulnus all'indipendenza ed all'imparzialità dei magistrati della Corte dei conti, giacché esso non solo limita nel territorio della Sicilia la scelta dei magistrati cui affidare l'incarico di revisore della "Riscossione Sicilia s.p.a.", ma attribuisce detta scelta all'esclusivo apprezzamento dell'amministrazione regionale siciliana. Peraltro, l'esistenza reale di una "contaminazione" tra controlli interni ed esterni che si viene a determinare in forza della disposizione denunciata è posta in evidenza dalla norma (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 19 del 2005) che prevede che l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, nel redigere la relazione annuale all'Assemblea regionale sullo stato dell'attività di riscossione, si avvale proprio dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati dal revisore scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio nella Regione siciliana. - Per questione analoga, si veda la citata sentenza n. 224/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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