Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2008
Corte cost., sent. 20 giugno 2008, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2008
- Data di deposito
- 20 giugno 2008
- Data di decisione
- 11 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 4, decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007
- art. 1, comma 1, legge n. 40 del 2 aprile 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32600
V. titoletto.
Massima n. 32601
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che detta disposizioni relative all'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. La determinazione dei principi fondamentali della disciplina di una determinata professione, quale che sia il settore in cui questa si esplichi, spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., prescindendosi, al fine dell'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato (che corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell'ordinamento comunitario), dal settore nel quale l'attività professionale si esplica.
Massima n. 32602
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale. La disposizione censurata, la quale prevede la promozione da parte delle Regioni di sistemi di accreditamento per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori non è, infatti, vincolante e si riferisce solo all'eventualità della formazione di guide "specializzate" che resta, comunque, affidata all'iniziativa delle Regioni.
Massima n. 32603
Non è fondata, in riferimento al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che dette disposizioni in tema di esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. L'evocato principio non opera, infatti, nelle fattispecie in cui la norma nazionale detta principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente. - Sulla non operatività del principio di leale collaborazione in una materia di legislazione concorrente v. le citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 27 del registro ricorsi 2007 dalla Regione Veneto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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