Corte costituzionale

Sentenza n. 215/2008

Corte cost., sent. 18 giugno 2008, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/2008
Data di deposito
18 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 547, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 32582

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui stabilisce che la prevista depenalizzazione dei reati nella produzione, importazione, distribuzione ed installazione di apparecchi da gioco di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non si applica alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 266 stessa. Infatti, il rimettente non ha descritto la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale. - Sul punto v., citata, ordinanza n. 55/2008.

Massima n. 32583

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che la prevista depenalizzazione dei reati nella produzione, importazione, distribuzione ed installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non si applica alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 266 stessa. Infatti, il rimettente non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, avendo omesso di argomentare in merito alla nuova sostituzione dell'art. 110 suddetto ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Massima n. 32584

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, posto che la norma impugnata è applicabile alle fattispecie oggetto del giudizio principale.

Massima n. 32585

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse. La legge n. 266 de qua ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie contravvenzionali finalizzate al contrasto del gioco con apparecchi e congegni non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni del comma 6 e del comma 7 dello stesso articolo 110 del r.d. n. 773 del 1931, ma ha contemporaneamente disposto che debba continuare ad applicarsi la legge vigente al momento del fatto alle violazioni commesse in epoca antecedente alla novella. Così statuendo, l'art. 1 deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, secondo comma, cod. pen., che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 3 Cost., alla luce del quale la modifica mitigatrice della legge penale e l'abolitio criminis debbono riverberarsi anche a vantaggio di chi ha posto in essere la condotta in un momento anteriore, salvo che sussista una sufficiente ragione giustificatrice in senso contrario. Nella specie, l'indiscriminata deroga recata dalla norma impugnata non è correlata ad interessi di rilievo costituzionale analoghi all'interesse che il singolo vanterebbe a non vedersi esposto alle conseguenze penali di condotte oramai punite come mero illecito amministrativo e contraddice gli obiettivi della depenalizzazione, rappresentati dalla necessità di assicurare maggior celerità di definizione dei procedimenti e di demandare l'irrogazione delle sanzioni all'organo con maggiori competenze tecniche nel settore. - Sul fondamento costituzionale del principio di retroattività della lex mitior v., citate, sentenze n. 394 e n. 393/2006, n. 80/1995, n. 74/1980, n. 6/1978 e n. 164/1974. - Che le deroghe alla retroattività della lex mitior debbano essere giustificate dalla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo si legge anche nelle citate sentenze n. 72/2008, n. 394 e n. 393/2006. - A fondamento della norma censurata non può ravvisarsi neppure l'interesse primario dello Stato alla riscossione dei tributi: v, sul punto, sentenze n. 237/2006, n. 80/1995, n. 6/1978 e n. 164/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevate dal Tribunale di Pescara, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal Tribunale di Varese, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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