Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2008
Corte cost., sent. 18 giugno 2008, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2008
- Data di deposito
- 18 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 28 dicembre 2006
- art. 2, comma 1, lettere a) e c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32623
La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, ha la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 244/1995.
Massima n. 32624
Il principio, stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future: a) deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; b) è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo. Inoltre, c) l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri. - Sull'estensione del vincolo del principio di copertura anche per le Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 359/2007. - Sui connotati dell'obbligo di copertura, v. le citate sentenze n. 1/1966, n. 54/1983 e n. 384/1991.
Massima n. 32625
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a ) e c ), della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, per non rilevanza delle stesse. Infatti, tali disposizioni non riguardano l'esercizio del 2006, oggetto del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Sardegna, non constando che, in applicazione di esse, sia stata effettuata alcuna iscrizione nel bilancio per l'anno 2006 della Regione.
Massima n. 32626
È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione, l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21. Premesso che la caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l'anno finanziario, in quanto soltanto riferendosi ad un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, tendono ad assicurare il tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilità della finanza pubblica, e premesso altresì che per tale ragione l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime, la disposizione censurata, la quale prevede che «Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015», lede il suddetto principio costituzionale ed è tanto più irrazionale in quanto si riferisce a crediti futuri, lontani nel tempo. Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro. Inoltre l'accertamento attuale di entrate future, operato dalla Regione con la norma impugnata, risulta inattendibile, perché non tiene conto della necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa cui occorre provvedere in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata. Restano assorbite le ulteriori questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento all'articolo 81, primo e quarto comma, della Costituzione ed in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 81 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezioni riunite per la Regione Sardegna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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