Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2008
Corte cost., sent. 13 giugno 2008, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 796, lettera p), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1-bis, decreto-legge n. 23 del 20 marzo 2007
- art. 1, legge n. 64 del 17 maggio 2007
- art. 6-quater, decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006
- art. 1, comma 1, legge n. 17 del 26 febbraio 2007
- decreto-legge n. 23 del 20 marzo 2007
- art. 1-bis, legge n. 64 del 17 maggio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32554
V. titoletto.
Massima n. 32555
V. titoletto.
Massima n. 32556
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera p ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino a tempo indeterminato, una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, in relazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» e asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Massima n. 32557
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, - il quale ha limitato l'applicazione della norma di cui alla lettera p ) del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, «fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo» - promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica», nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Massima n. 32558
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 2007, n. 64 - il quale ha abrogato il comma 1 dell'art. 6- quater del decreto-legge n. 300 del 2006, con conseguente abrogazione, a partire dal 20 maggio 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2007, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 23 del 2007) e fino al 31 dicembre 2007, della quota fissa sulla ricetta -, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 2007, n. 64, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 2007, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze