Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2008
Corte cost., sent. 13 giugno 2008, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971
- art. 1, comma 10, decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997
Parametri
Massime
Massima n. 32551
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. I rimettenti, invero, non contestano la legittimità costituzionale della disciplina, per i lavoratori dello spettacolo, del cosiddetto "tetto pensionabile" - cioè della determinazione di una misura della retribuzione, inferiore a quella effettiva percepita dal lavoratore, da porre a base del calcolo della pensione -, né la legittimità di una normativa che comporti un divario tra misura della retribuzione su cui vengono versati i contributi e tetto pensionabile, ma, piuttosto, lo squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione, la cui correzione esigerebbe una pronuncia manipolativa incidente sull'uno o sull'altro dei termini del rapporto, oppure su entrambi, mentre resterebbe comunque opinabile la misura dell'intervento, mente la razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore. - Sulla disciplina del c.d. tetto pensionabile, v., citate, sentenze nn. 173/1986, 72/1990, 296/1995. - Sulla non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate, v., citata, sentenza n. 390/1995. - Sulla discrezionalità del legislatore negli interventi di razionalizzazione dei sistemi previdenziali, v., citata, sentenza n. 173/1986.
Massima n. 32552
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina il tetto pensionabile per i lavoratori dello spettacolo. Nell'attuazione del principio costituzionale secondo il quale il trattamento previdenziale deve essere sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato deve, infatti, riconoscersi al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, evenienza quest'ultima estranea ai termini della questione prospettata. - Sulla non necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate v. la citata sentenza n. 390/1995.
Massima n. 32553
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina il tetto pensionabile per i lavoratori dello spettacolo. Posto il principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali, che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle, ed alle collegate diversità delle fonti di finanziamento, non è, infatti, possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente, per i lavoratori assicurati presso l'ENPALS rispetto ai lavoratori assicurati presso l'INPS, tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile, senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce. - Sul principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali v. la citata ordinanza n. 325/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, e all'art. 38 Cost., dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo attualmente vigente, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con la suddetta ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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