Corte costituzionale
Sentenza n. 182/2008
Corte cost., sent. 30 maggio 2008, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/2008
- Data di deposito
- 30 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 32509
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha, infatti, indicato in modo sufficiente le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nella fattispecie oggetto del giudizio principale.
Massima n. 32510
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima. Premesso che il diritto di difesa non ha una applicazione piena, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, non può essere considerata manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l'accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell'ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione, sicché la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di nominare quale difensore un avvocato, «anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia», non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all'inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni. - Sulla natura amministrativa del procedimento disciplinare e sul diritto di difesa in tale tipo di procedimenti, v., citate, sentenze nn. 32 e 122/1974, 289/1992, 505/1995, 460/2000. - Sulle garanzie che devono necessariamente offerte nel procedimento amministrativo, v., citate, sentenze nn. 126 e 505/1995, 460/2000, 104/2006. - Sul procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate, v., citata, sentenza n. 356/1995.
Massima n. 32511
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente al dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento disciplinare, di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amministrazione medesima. Premesso che l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalità diverse che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in rispondenza a scelte del legislatore, non sussiste la denunciata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, in considerazione della riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento nei confronti di questi ultimi, né rispetto alla disciplina del procedimento a carico degli impiegati civili dello Stato, né con quella prevista per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dall'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, attesa la disomogeneità delle categorie poste a confronto, caratterizzate da assetti ordinamentali molto diversi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di regolamentazione dei procedimenti disciplinari, v., citata, sentenza n. 145/1976. - Sul procedimento disciplinare a carico di magistrati, v., citate, sentenze nn. 145/1976 e 289/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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