Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2008

Corte cost., sent. 23 maggio 2008, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2008
Data di deposito
23 maggio 2008
Data di decisione
19 maggio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, bis, decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004
  • art. 1, comma 1, legge n. 143 del 4 giugno 2004

Parametri

Massime

Massima n. 32476

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 7- bis , del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'unitarietà della disciplina delle sessioni riservate indette per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle accademie rende, infatti, palesemente irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo di riferimento. - Sulla normativa inerente alle sessioni riservate di esami per l'accesso agevolato alle graduatorie permanenti, v. la citata sentenza n. 136/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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