Corte costituzionale
Sentenza n. 160/2008
Corte cost., sent. 20 maggio 2008, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/2008
- Data di deposito
- 20 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
- art. 6, legge n. 1138 del 18 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 32455
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La diversità di trattamento che risulta, nelle regole di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941, nei confronti delle altre ipotesi di enfiteusi previste dalla legge, non trova, infatti, ragionevole giustificazione, ed è, perciò, in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. - Sulla precedente declaratoria di incostituzionalità in parte qua degli artt. 5 e 6 della legge n. 1138/1970, v. la citata sentenza n. 53/1974. - Sull'incostituzionalità dell'art.1 della legge n. 270/1974, v. la citata sentenza n. 406/1988. - Sull'incostituzionalità dell'art.1, commi primo e quarto, della legge n.607/1966, v. la citata sentenza n. 143/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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