Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2008

Corte cost., sent. 30 gennaio 2008, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2008
Data di deposito
30 gennaio 2008
Data di decisione
16 gennaio 2008
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 9, comma 3, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 4, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 6, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, comma 8, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17-bis, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 32089

La determinazione della Corte di ammettere, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori, gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 (vale a dire dai promotori del referendum e dal Governo) e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità della richiesta, non si traduce in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento ed illustrare le relative tesi in camera di consiglio, salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni. - Sulla possibilità della Corte di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dal terzo comma dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, v., citate, sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49/2005. - Sulla circostanza che il procedimento di controllo sull'ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita», v., citata, sentenza n. 31/2000.

Massima n. 32090

Le leggi elettorali non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione, esclude l'ammissibilità dell'abrogazione popolare, e tuttavia appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. L'ammissibilità di un referendum su norme elettorali relative ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è, perciò, assoggettata alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo. Ne consegue che - in aggiunta alle caratteristiche indispensabili di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito - un referendum in materia elettorale deve essere necessariamente parziale e inevitabilmente "manipolativo", e cioè non può avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma deve investire solo specifiche norme, la cui ablazione abbia come effetto naturale e spontaneo la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all'abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente, e complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. Ciò vale segnatamente per le due Camere del Parlamento, rispetto alle quali l'indefettibilità delle leggi elettorali è di massima evidenza e rilevanza, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost. Per i motivi evidenziati, "è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo". - Sull'ammissibilità di referendum abrogativo avente per oggetto legge elettorali, v., citata, sentenza n. 47/1991. - Sulle caratteristiche proprie della materia elettorale e, in particolare, all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante, v., citata, sentenza n. 13/1999. - Sui requisiti fondamentali di ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali, delineati dalla giurisprudenza costituzionale, v., citate, sentenze n. 16/1978, n. 32/1993, e sentenza n. 47/1991, conforme alle sentenze, citate, 16/1978, n. 25/1981 e n. 29/1987. - In relazione alla irrilevanza del modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo, v., citata, sentenza n. 32/1993.

Massima n. 32091

In sede di controllo di ammissibilità dei referendum, deve escludersi che possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta. Invero, ciò che può rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni soggettive o dell'assetto organizzativo risultanti a livello costituzionale. In particolare, non potrebbe essere anticipato in tale sede un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta, perché esso verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata. - Negli stessi termini, v., citate sentenze numeri 45, 46, 47 e 48/2005.

Massima n. 32092

L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza, relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili e, dunque, non osta all'ammissibilità del quesito referendario volto alla abrogazione, per le elezioni del Senato della Repubblica, della possibilità del collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste. Né l'ammissibilità può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legislazione vigente, potendosi la Corte spingere a valutare soltanto un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare. Ogni altra considerazione deve, infatti, seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. L'impossibilità di dare, in sede di controllo di ammissibilità dei referendum, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, non esime, in ogni caso, dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti e/o di seggi.

Massima n. 32093

Il quesito referendario volto alla abrogazione, per le elezioni del Senato della Repubblica, della possibilità del collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste tende ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e, dunque, non è in contrasto né con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, né con la libertà di associarsi in partiti. Invero, il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo. Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi, mentre l'accertamento del grado di distorsione in concreto prodotto è estraneo alla natura del giudizio di ammissibilità. Per ciò che concerne la libertà di associarsi in partiti politici, quantunque essa trovi nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione alla cosa pubblica, tuttavia, dal rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non consegue l'identificazione tra liste elettorali e partiti. Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono, quindi, sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. - Sul principio di eguaglianza del voto v., citata, sentenza n. 429/1995.

Massima n. 32094

La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17- bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è ammissibile. Invero il quesito risulta chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori, cioè quello di escludere la possibilità del collegamento tra liste e restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il "premio di maggioranza". La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l'abrogazione in legislazione positiva, ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l'arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici. Inoltre, anche l'eliminazione proposta di una serie di frammenti lessicali non è fine a se stessa, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, ma è indispensabile per rendere il quesito completo e coerente e, dunque, corrisponde a quell'opera di «cosmesi normativa», necessaria alla ripulitura del testo residuo. Infine, l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole, di talché risulta soddisfatta l'ulteriore condizione per l'ammissibilità e cioè la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative. - Sull'inammissibilità della domanda referendaria finalizzata ad innovare il sistema delle norme e alla sua sostituzione, v., citata sentenza n. 36/1997. - Sull'eliminazione dei frammenti lessicali quale opera di "cosmesi normativa", v., citata, sentenza n. 26/1997. - Sull'ammissibilità del referendum abrogativo anche in caso di espansione di un'eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione v., sentenza n. 32/1993.

Massima n. 32095

L'eventualità che la presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione conduca, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla non assegnazione del premio di maggioranza, è ipotizzabile, in astratto, non solo a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria, ma anche a legge elettorale invariata, mentre, sul piano delle probabilità concrete, appare remota nell'una e nell'altra situazione normativa. Su tale inconveniente deve essere richiamata l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, rammentando che l'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara. - Sulla segnalazione al Parlamento in merito agli inconvenienti risultanti dall'abrogazione referendaria, v., citata, sentenza n. 32/1993. - Sul richiamo dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 che consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione, v., citata, sentenza n. 26/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17-bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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