Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2008
Corte cost., sent. 30 gennaio 2008, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2008
- Data di deposito
- 30 gennaio 2008
- Data di decisione
- 16 gennaio 2008
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 14-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14-bis, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14-bis, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14-bis, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 18-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 24, numero 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 31, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 84, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 84, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 86, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 75, Costituzione
- art. 27, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 48, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32082
Nel giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo sono ammissibili gli scritti difensivi presentati da soggetti diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ossia promotori del referendum e Governo, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità del referendum stesso, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. L'ammissione non si traduce, però, in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento, con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, anche se è fatta salva la facoltà della Corte di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti. - Sulla possibilità di ammettere scritti presentati da soggetti diversi v., citate, sentenze n. 45, 46, 47, 48 e 49/2005. - Sul fatto che il procedimento di controllo sull'ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo "deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita" v., citata, sentenza n. 31/2000.
Massima n. 32083
Le leggi elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi in quanto non sono comprese tra gli atti legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, Cost. esclude l'ammissibilità dell'abrogazione popolare. Tuttavia, poiché le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza è indispensabile per il funzionamento degli organi costituzionali, l'ammissibilità del referendum su norme in esse contenute è assoggettata alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo costituzionale elettivo. Perciò, i quesiti referendari su leggi elettorali, oltre a possedere i requisiti fondamentali di chiarezza, univocità ed omogeneità, debbono essere necessariamente "parziali", ossia avere ad oggetto parti della legge, la cui ablazione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo stesso. La perdurante operatività dell'intero sistema, pur in assenza delle disposizioni oggetto dell'abrogazione referendaria, costituisce una specifica caratteristica dei referendum elettorali, che risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente "manipolativi", nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa singole disposizioni, la regolamentazione elettorale successiva all'abrogazione si presenta diversa da quella prima esistente. - Sull'ammissibilità di referendum abrogativi su leggi elettorali v., citata, sentenza n. 47/1991. - Sulle caratteristiche proprie della materia elettorale, in particolare nel senso di poter disporre in ogni tempo di una normativa operante v., citata, sentenza n. 13/1999. - Sulla necessità che i quesiti referendari su norme elettorali siano omogenei e lascino residuare una normativa immediatamente applicabile v., citata, sentenza n. 32/1993. - Sulla necessità che i quesiti referendari presentino i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità v., citata, sentenza n. 16/1978. - Sul fatto che il quesito referendario debba incorporare l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, ossia la ratio che lo ispira, v., citate, sentenze n. 47/1991, n. 29/1987, n. 25/1981, n. 16/1978.
Massima n. 32084
In sede di controllo di ammissibilità dei referendum deve escludersi che possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta. Invero, ciò che può rilevare ai fini dell'ammissibilità è solo una valutazione liminare e limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale. In particolare, non potrebbe essere anticipato in tale sede un giudizio di ragionevolezza sulla normativa di risulta, poiché verterebbe su norme future ed incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata. - Sul fatto che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum deve escludersi che possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della normativa di risulta v., citate, sentenze n. 45, 46, 47, 48 e 49/2005.
Massima n. 32085
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che, nella normativa di risulta, sia assente l'indicazione di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza è carenza già riscontrabile nella normativa vigente, che non impone le coalizioni ma le rende solo possibili. Va, peraltro, segnalata al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.
Massima n. 32086
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), non è in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Il quesito non viola neppure l'art. 49 Cost. (nel senso che costringerebbe i partiti politici a confluire in liste uniche), posto che la libertà di associarsi in partiti politici trova nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica, ma, ammesso il rapporto che il legislatore può stabilire tra partiti e liste elettorali, non ne segue l'identificazione tra gli uni e le altre, poiché le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum non è impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione, e ciò non lede alcun principio costituzionale. - Sulla libertà di associarsi in partiti politici quale efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica v., citata, sentenza n. 49/1995.
Massima n. 32087
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), è ammissibile. Infatti, si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, in relazione al fine perseguito dai promotori di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, restringendo alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza. Inoltre, la manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale e non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo. La normativa di risulta, infine, rispetta la condizione di autoapplicatività, essendo in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, poiché l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività del sistema elettorale. - Sui requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza v., citata, sentenza n. 36/1997. - Sulla c.d. autoapplicatività v., citata, sentenza n. 13/1999. - Sulla eliminazione di frammenti lessicali, indispensabile opera di "cosmesi normativa", finalizzata alla pulitura del testo residuo v., citata, sentenza n. 26/1997. - V., altresì, citata sentenza n. 32/1993.
Massima n. 32088
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che l'eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazioni di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato è inconveniente ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l'applicabilità di norme di chiusura che non spetta alla Corte individuare. Si richiama, peraltro, l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull'inconveniente di cui sopra. - L'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che la dichiara. Sul punto v., citata, sentenza n. 26/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 14-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18-bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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