Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2008

Corte cost., sent. 14 maggio 2008, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2008
Data di deposito
14 maggio 2008
Data di decisione
5 maggio 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 69, legge n. 239 del 23 agosto 2004

Parametri

Massime

Massima n. 32384

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite», deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità per un preteso difetto di motivazione quanto alla non manifesta infondatezza della questione, giacché dall'ordinanza di rimessione emergono con sufficiente chiarezza i termini delle singole censure.

Massima n. 32385

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite», va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuato nell'atto introduttivo, non potendosi considerare le doglianze svolte dalla parte del giudizio principale con riferimento a parametri costituzionali ed a profili non evocati dal giudice a quo. - V., citate, sentenze n. 349/2007, n. 310 e n. 234/2006.

Massima n. 32386

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni nel settore della distribuzione del gas in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite». Tale disposizione, infatti, non ha inciso su un orientamento giurisprudenziale a tal punto consolidato da far ritenere implausibili diverse soluzioni, bensì ha privilegiato un'interpretazione tra quelle possibili, dando luogo ad un precetto unitario, che impone, per la durata del periodo transitorio, il mantenimento dei rapporti in essere come regolati negli atti di affidamento o concessione, conservando validità alle clausole di riscatto ivi previste. - Sul fatto che "la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario", v. sentenze n. 234/2007 e nn. 39 e 274/2006.

Massima n. 32387

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, censurato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni nel settore della distribuzione del gas in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, «va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite», così ledendo l'affidamento dei privati nelle convenzioni stipulate con le amministrazioni prima della riforma del settore della distribuzione del gas. Invero, là dove il riscatto anticipato aveva formato oggetto di espressa riserva da parte delle amministrazioni, le aspettative delle imprese di distribuzione in ordine alla gestione del servizio per l'intera durata del periodo transitorio non possono ritenersi legittimamente fondate sulle convenzioni intercorse sotto la vigenza del precedente regime, mentre l'opzione per il sistema dell'esternalizzazione del servizio configura una diversa modalità di realizzazione del medesimo interesse pubblico dedotto nelle clausole di riscatto contenute negli atti di concessione o affidamento e, rispetto ad essa, è coerente la previsione di salvaguardia, nella fase della transizione, del diritto di riscatto concordato tra le parti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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