Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2008
Corte cost., ord. 4 aprile 2008, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2008
- Data di deposito
- 4 aprile 2008
- Data di decisione
- 31 marzo 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 47, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 128, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 129, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 150, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 32246
Deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 ( recte : 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nonché degli artt. 24, 25 e 26 ( rectius : artt. 24, comma 1, lettera n) , 25, comma 1, lettera n) , e 26, comma 1, lettera b ) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, abrogando il procedimento di riabilitazione del fallito, non hanno previsto la ultrattività della previgente disciplina nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, della pregressa normativa. Infatti, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune delle norme censurate, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n ), e 26, comma 1, lettera b ), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», di talché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Udine e al Tribunale ordinario di Pescara.
Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze