Corte costituzionale
Ordinanza n. 7/2008
Corte cost., ord. 18 gennaio 2008, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 7/2008
- Data di deposito
- 18 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 5, legge della Regione Marche n. 44 del 22 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 32041
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44, nella parte in cui prevede che, in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell'assegnatario stesso il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore. Non sussiste invero la denunciata, ingiustificata discriminazione nei confronti dei parenti o affini componenti il nucleo familiare nelle due distinte ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare e di subentro nel rapporto locativo una volta intervenuta l'assegnazione, essendo profondamente eterogenee le situazioni poste a raffronto, attinenti, l'una, alla fase dell'assegnazione, caratterizzata da una disciplina di tipo concorsuale, e l'altra all'evoluzione di un rapporto locatizio soggetto a regole contrattuali. Neppure sussiste il lamentato pregiudizio alle prerogative costituzionalmente assicurate alla comunità familiare: premesso invero che rientra nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapposte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale, è del tutto ragionevole, che alla morte dell'assegnatario, nella sola ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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