Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/2008

Corte cost., ord. 13 marzo 2008, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
54/2008
Data di deposito
13 marzo 2008
Data di decisione
10 marzo 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:54

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32183

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relativamente alla parte in cui le predette norme dispongono una diversa competenza per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Infatti, con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, e, con riferimento all'art. 3 Cost., la stessa ordinanza si caratterizza per l'indeterminatezza del petitum , non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 35 e n. 279/2007.

Massima n. 32184

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, relativamente alla parte in cui detta norma dispone per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool la competenza del tribunale monocratico, con conseguente preclusione dell'ammissione all'oblazione, consentita agli imputati del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti, di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione è infatti totalmente priva di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo. - Sulla manifesta inammissibilità per carenza assoluta di descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze n. 45, n 72, n. 91 e n. 132/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Nuovo codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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