Corte costituzionale
Ordinanza n. 448/2008
Corte cost., ord. 29 dicembre 2008, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 448/2008
- Data di deposito
- 29 dicembre 2008
- Data di decisione
- 17 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lett. c) , n. 2,, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 33105
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5- bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, a sua volta introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Il rimettente, infatti, non ha addotto alcuna motivazione a sostegno dell'ipotizzato contrasto tra la norma e il parametro evocato.
Massima n. 33106
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, a sua volta introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. E', infatti, sorretta da adeguata giustificazione la scelta di reprimere più intensamente le infrazioni che condividono la medesima funzione di prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti in cui risultino coinvolti veicoli a due ruote, e le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possono derivare dai traumi prodotti da tali incidenti risultano dettate da esigenze tali da escludere che il più severo trattamento punitivo limiti irragionevolmente la estrinsecazione della personalità del soggetto sanzionato. - Sulla medesima questione v., citati, i precedenti: ordinanze n. 256, n. 196 e n. 125/2008
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, in riferimento all'articolo 42 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, sempre nel suo testo originario, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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