Corte costituzionale
Ordinanza n. 424/2008
Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 424/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, comma 164, lettera b), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 1, comma 1, legge n. 286 del 24 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33055
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché, subordinando alla sussistenza di un giustificato e documentato motivo l'esonero dalla sanzione pecuniaria prevista a carico del proprietario dell'autoveicolo che non comunichi i dati personali e della patente del conducente, determinerebbe un'eccessiva compressione del diritto di difesa e riserverebbe irragionevolmente ai destinatari dell'obbligo un trattamento più severo di quello contemplato dall'art. 180, comma 8, dello stesso codice, che prevede l'esonero dalla sanzione in presenza di un giustificato motivo e senza dovere di allegazione documentale. Il legislatore non ha fatto un uso distorto della discrezionalità che gli compete in materia, poiché l'obbligo di comunicazione è strumentale alla soddisfazione di un interesse, la repressione delle infrazioni stradali, che è strettamente collegato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e giustifica il rigore con cui è stata disciplinata la prova idonea ad esonerare da responsabilità il proprietario. Non c'è contrasto neppure con l'art. 24 Cost.: infatti, non è corretto affermare che la norma costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell'esimente, giacchè l'onere di documentazione non investe l'impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze fattuali idonee a rivelare la non esigibilità, nel singolo caso di specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati. -Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte punibili e della scelta delle relative sanzioni v., citata, ordinanza n. 204/2008. -Sul fatto che la discrezionalità legislativa in materia di individuazione delle sanzioni possa essere censurata solo ove trasmodi nella irragionevolezza v., citata, ex multis , ordinanza n. 169/2006. -Sull'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente v., citata, sentenza n. 165/2008. -Sul fatto che la disciplina del codice della strada è diretta a soddisfare l'esigenza di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti v., citate, sentenze n. 165/2008, n. 428/2004, ordinanza n. 247/2005. -Sul ruolo preminente che ha la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente v., citata, sentenza n. 27/2005. -Sulla necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati e di chi abbia fornito una dichiarazione negativa v., citate, sentenza n. 165/2008 e ordinanze n. 282/2008, n. 434/2007, n. 244/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montefiascone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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