Corte costituzionale
Ordinanza n. 413/2008
Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 413/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:413
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 4, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 1, comma 19, legge n. 426 del 9 dicembre 1998
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CEE n. 442 del 15 luglio 1975
- art. 12, direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991
- direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006
- abrogata, direttiva CE n. 442 del 15 luglio 1975
- C-270-03, sentenza Corte di Giustizia C.E. del 9 giugno 2005
Massime
Massima n. 33040
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, censurato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli imprenditori che esercitino la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi a titolo professionale siano tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. La rimettente Corte di Cassazione non mira ad ottenere il sindacato su una norma penale di favore coesistente con quella generale derogata, ma la reintroduzione di una norma incriminatrice abrogata (quella prevista dal testo originario del combinato disposto degli artt. 30, comma 4, e 51, comma 1, del d. lgs. n. 22 del 1997), così richiedendo un intervento in malam partem che eccede i compiti della Corte costituzionale. Né a pretendere il suddetto intervento è il diritto comunitario, dal momento che una direttiva, quale quella sui rifiuti, non può avere, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. Le conclusioni raggiunte esonerano dall'approfondire l'ulteriore profilo concernente l'ammissibilità o meno della questione di costituzionalità con cui venga censurata, per contrasto con le disposizioni di una direttiva, una norma nazionale della quale la Corte di giustizia, all'esito di procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana, abbia dichiarato l'incompatibilità comunitaria. - Nel senso che la nozione di norma penale di favore costituisce la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento, v., citate, sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006. - Sul principio, più volte ricordato, secondo cui l'individuazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di scelte discrezionali riservate al legislatore, v., citate, sentenze n. 324 del 2008, n. 394 del 2006, n. 330 del 1996; ordinanza n. 175 del 2001. - Nel senso che una direttiva non può avere, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni, v., citate, Corte di giustizia, sentenze 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro; 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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